Decertificazione

 

Procedura Legge 183

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE AUTODICHIARAZIONI E L’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEI DATI
 
Indice
 
Capo I -Principi generali
  

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR del 28/12/2000, n. 445.

Le amministrazioni (e quindi anche le scuole) non possono più accettare né richiedere certificazioni.Questa scuola continuerà a rilasciare ai dipendenti o ai privati tutti i certificati che costoro richiederanno. Infatti, le suddette certificazioni potranno essere sempre utilizzate dai richiedenti nei confronti di soggetti privati.

Il dipendente o il privato non sarà più obbligato ad esibire nei rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche tutte le certificazioni rilasciate dalla scuola in ordine a stati, qualità personali e fatti, essendo sufficiente, nei rapporti con le suddette Amministrazioni, la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

Per contro, sarà onere dell’amministrazione procedente acquisire d’ufficio dalle altre amministrazioni i dati e i documenti in possesso dell’Amministrazione certificante, effettuando dei controlli anche a campione sulle

 

•Art. I – Definizioni

DOCUMENTI
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

 

Ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato (su supporto cartaceo, magnetico o informatico) da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare.

 

DOCUMENTO D’IDENTITÀ

La carta d’identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato (su supporto cartaceo, magnetico o informatico) dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.

  

DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO

Documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al 15° anno di età.

   

CERTIFICATO

Documento rilasciato da un’amministrazione pubblica, avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Vi sono due tipologie di dichiarazioni sostitutive che il cittadino deve rendere in luogo dell’esibizione di certificazione.

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

È una dichiarazione su fatti o situazioni che per loro natura non possono essere conosciuti da una P.A. Chi la rende può riferire in merito a situazioni personali od anche relative a terzi, di cui sia a conoscenza. Esempio: al verificarsi di un sinistro in itinere, un dipendente ne descrive la dinamica.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(v. CERTIFICATO)

È una dichiarazione su fatti o situazioni che sono già in possesso di una PA., la quale può quindi accertarne la veridicità.

  

AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI

Le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti d’ufficio.

    

AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli artt. 43 e 71

  

•Art. 2 – Finalità

La legge è diretta a consentire una progressiva “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati soprattutto per l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.

  

•Art. 3 – Valore delle autocertificazioni e loro validità temporale

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato DPR.

Il cittadino non sarà più obbligato ad esibire nei rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche tutte le certificazioni rilasciate dalla scuola in ordine a stati, qualità personali e fatti, essendo sufficiente, nei rapporti con le suddette Amministrazioni, la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà (modelli in allegato).

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

  

•Art. 4 – Modulistica 

In allegato i moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

(In ogni modulo sono citati:

–          per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si richiamano le sanzioni penali previste dall’art. 74 del DPR 445/2000;

–          per la riservatezza dei dati, si richiama l’informativa di cui all’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.)

   

•Art. 5 – Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

I certificati medici, sanitari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti ed il DURC non possono essere sostituiti da altro documento.

Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti da un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.

 

Capo II – Controlli

•Art. 6 – Responsabilità

È individuato quale Ufficio Responsabile (d’ora in avanti Ufficio Responsabile) per tutte le attività di cui alla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 22/12/2011 l’intero Ufficio di Segreteria dell’Istituto  nella persona del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  Rag.FIORENZA BORGONOVO.

Al suddetto Responsabile competono tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati oltre che la predisposizione delle certificazioni aggiornate alla vigente normativa di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

L’Ufficio Responsabile è competente ad effettuare l’idoneo controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del  DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

 

•Art. 7 – Indirizzo generale

Le misure organizzative per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione sono individuate e adottate dal Responsabile.

 

•Art. 8 – Irregolarità sanabili

Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il responsabile competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza, il procedimento non ha seguito.

Chi abbia reso una dichiarazione omettendo dei dati, può integrarla con una successiva o deve rifare in toto quella presentata se il procedimento non è ancora concluso. Il diritto di intervento è stabilito dalla Legge 241 / 1990

 

*Art. 9 – Controlli a campione: termini e modalità

a. Il controllo a campione sarà effettuato con le seguenti modalità per quanto concerne i diversi settori:

1. domande di iscrizione alunni

–          formulata la graduatoria provvisoria dopo la scadenza prevista dalla norma

–          con criterio generale di 1/10

2. domande di inserimento graduatorie personale scolastico

–          considerando l’ordine di arrivo delle istanze

–          con criterio generale di 1/10

b. Per le restanti dichiarazioni il controllo sarà effettuato con le seguenti modalità:

– con criterio generale 1/10,

– considerando l’ordine di arrivo delle dichiarazioni, quindi il numero del protocollo

– con periodicità trimestrale.

Dei controlli a campione e dei controlli mirati verrà redatta adeguata verbalizzazione da acquisire agli atti della scuola.

 

•Art. 10 – Controlli mirati o puntuali

Se nell´istruttoria dell´istanza e delle autocertificazioni allegate emergono evidenti elementi di discrepanze, incertezze, contraddizioni, il responsabile effettua un controllo con criterio 1/1 con le modalità che precedono.

Il controllo puntuale è previsto sulle autocertificazioni dei carichi giudiziali pendenti con criterio di 1/1 con le modalità sopra indicate.

    

•Art. 11 – Applicazione delle sanzioni

Se in sede di controllo emergono falsità, a  meno che non si tratti di un errore imputabile ad un mero lapsus calami -del quale si richiederà la correzione- l’evidente falsità dichiarativa rende obbligatoria, da parte del dipendente che la riscontri, l’esperimento dell’azione penale nei confronti del dichiarante.

   

Capo III – Acquisizione d’ufficio

  

•Art. 12 – Acquisizione d’ufficio dei dati

Ai sensi dell’art. 43 comma 5 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in tutti i casi in cui l’amministrazione acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.).

 

• Art.13 –Fornitura d’ufficio dei dati

L’Ufficio responsabile avrà cura di rispondere alle richieste di controllo pervenute entro trenta giorni; la mancata osservanza del suddetto termine costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Le amministrazioni procedenti possono richiedere gli accertamenti d’ufficio e i controlli, di cui agli articoli 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000, all’Ufficio Responsabile dell’Istituto:

 Sig.ra FIORENZA BORGONOVO

– mediante mail all’indirizzo di PEC: MIIC8DC009@PEC.ISTRUZIONE.IT

– all’indirizzo VIA TIZIANO,50 -20831 SEREGNO (MB)

– mediante fax al numero 0362-231352

Capo IV -Disposizione finale
 
Le presenti misure organizzative previste dalla Direttiva della Funzione Pubblica n. 14 del 22 dicembre 2011 sono pubblicate sul sito istituzionale dell’istituto www.comprensivoaldomoro.edu.it
 
 
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